Articolo 27 del Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6
Articolo 26Articolo 28
Versione
2 febbraio 2016
Art. 27.

Autorita' competenti

1. Le autorita' competenti responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente decreto sono il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2016
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