Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 giugno 1982
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20 febbraio 2020
Art. 5.

Il trasferimento, a domanda, del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di servizio e' disposto con decreto del Ministro dell'interno sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all' art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 .
((Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel quale intende transitare. E' comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per il transito nel settore supporto logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici.))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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