Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
Articolo 1Articolo 3
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25 giugno 1982
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 2.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda ((o d'ufficio, utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attivita' di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza,)) trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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