Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 giugno 1982
Art. 4.
Il giudizio di inidoneita' di cui ai precedenti articoli compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
Le commissioni devono, altresi', fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata.
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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