Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
Articolo 10Articolo 12
Versione
25 giugno 1982
Art. 11.
Per la progressione di carriera del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 .
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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