Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
Articolo 2Articolo 4
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25 giugno 1982
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7 luglio 2017
Art. 3.

Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' la infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego ((, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.))
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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