Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
Articolo 2
Versione
25 giugno 1982
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Versione
7 luglio 2017
Art. 1.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta lo ulteriore impiego ((, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.))
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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