Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
Articolo 12Articolo 14
Versione
25 giugno 1982
Art. 13.
Il personale di cui ai precedenti articoli, trasferito ad altri ruoli della Polizia di Stato o ad altre amministrazioni dello Stato, non puo' essere riammesso nel ruolo di provenienza.
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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