Articolo 1 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 2
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15 agosto 1952
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1 gennaio 1956
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22 agosto 1957
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13 giugno 1990
Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142))
Entrata in vigore il 13 giugno 1990
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