Articolo 14 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 agosto 1952
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Versione
13 giugno 1990
Art. 14. (Classificazione e delimitazione)

I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attivita' dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142))
Entrata in vigore il 13 giugno 1990
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