Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1980
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 novembre 1961
Art. 20.
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente in conformita' delle concrete necessita' dell'istruzione professionale.
In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionino scuole coordinate a norma del l'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla Presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961
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