Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1996, n. 158
Versione
10 aprile 1996
Art. 1. 1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell' art. 86, primo comma, della Costituzione , dal Presidente del Senato a decorrere dal 26 marzo 1996 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
Entrata in vigore il 10 aprile 1996
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