Articolo 10 ter del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198
Articolo 21Articolo 10 quater
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28 febbraio 2023
Art. 10-ter. (( (Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo). )) (( 1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalita' turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall' articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 , fermo restando il carattere di amovibilita' dei manufatti medesimi. ))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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