Art. 10-quater. (Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali) 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ((, del Ministro per gli affari europei e del Ministro)) per lo sport e i giovani, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennita' comunque denominati.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all' articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118 , definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsita' della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.
3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1 , ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118 , le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Le concessioni e i rapporti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118 , continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all' articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118 , definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsita' della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.
3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1 , ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118 , le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Le concessioni e i rapporti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118 , continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.