Articolo 8 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
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31 maggio 2017
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24 settembre 2022
Art. 8. Passaggi tra i sistemi formativi 1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, costituiscono una delle opportunita' che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialita', attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.
2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo ((e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio)) .
3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalita' di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e la possibilita' di inserimento graduale nel nuovo percorso.
4. Il passaggio e' effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente nei limiti delle disponibilita' di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.
5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la studentessa e lo studente sia gia' in possesso di ammissione all'annualita' successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualita' di inserimento e' basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, nonche' sulle sue effettive potenzialita' di prosecuzione del percorso.
6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalita':
a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unita' di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;
c) progettazione e realizzazione delle attivita' di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.
7. La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale, possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalita' previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.
8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 .
Entrata in vigore il 24 settembre 2022
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