Articolo 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
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31 maggio 2017
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24 settembre 2022
Art. 2.

Identita' dell'istruzione professionale

1. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di eta', di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione puo' scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:
a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 ;
b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 .
2. Al fine di assicurare alla studentessa e allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attivita' economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identita' culturale, metodologica e organizzativa che e' definita nel profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 2 integra il profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente di cui all' articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed e' comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonche' ai profili di uscita degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3.
(( 4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilita' ambientale e competitivita' del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). )) 5. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'universita' e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Entrata in vigore il 24 settembre 2022
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