Articolo 58 quinquies del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
Articolo 58 quaterArticolo 58 sexies
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25 dicembre 2019
Art. 58-quinquies. (( (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158).)) 1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";
b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".
Entrata in vigore il 25 dicembre 2019
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