13 marzo 1992
1 gennaio 2006
Commentari • 4
- 1. Cassazione civile n. 2447/2006https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Le controversie concernenti i provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi già spettanti, a norma dell'art. 11 della legge n. 166 del 1992, al giudice ordinario, e rimaste devolute all'AGO anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 33 del D.L.vo n. 80 del 1998 sono state attribuite, per effetto dell'art. 6 della legge n. 57 del 2001 (applicabile nella specie ratione temporis ai sensi dell'art. 5 c.p.c., poi abrogato dall'art. 354 del D.L.vo n. 209 del 2005, il quale, peraltro, all'art. 331, comma 6, conferma tale giurisdizione), alla cognizione del giudice amministrativo. […]
Leggi di più… - 2. La legge 28 dicembre 2005 n. 262 per la tutela del risparmioRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 7 gennaio 2006
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 – Suppl. Ordinario n. 208 – la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”. Le norme relative all'articolo 19 incidono in modo particolare sull'organizzazione e sull'attività della Banca d'Italia. In particolare, si prevede che il Governatore duri in carica sei anni e il mandato sia rinnovabile una sola volta. Per quanto riguarda la nomina del Governatore, quest'ultimo viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il …
Leggi di più… - 3. Riforma tutela risparmio approvata: Legge 262Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 dicembre 2005
- 4. Legge 28 dicembre 2005, n.262Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 7 gennaio 1998
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 – Suppl. Ordinario n. 208 – la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”. Le norme relative all'articolo 19 incidono in modo particolare sull'organizzazione e sull'attività della Banca d'Italia. In particolare, si prevede che il Governatore duri in carica sei anni e il mandato sia rinnovabile una sola volta. Per quanto riguarda la nomina del Governatore, quest'ultimo viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2006, n. 2447Provvedimento: […]Leggi di più...
- provvedimenti di radiazione dal ruolo·
- ammissibilità·
- periti assicurativi·
- fondamento·
- impugnazione·
- ruolo nazionale dei periti assicurativi·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- art. 737 cod. proc. civ·
- applicabilità·
- ricorso per cassazione ex art. 111 cost·
- decreto emanato in sede di reclamo·
- giurisdizione civile·
- giudizi disciplinari·
- professionisti·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8915Provvedimento: […] La cassazione della sentenza vi è chiesta per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 5, 6, 11 e 12 L. 17 febbraio 1992, n. 166). Il ricorrente osserva che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il professionista aveva conseguito l'iscrizione nel ruolo in base alla dichiarazione di non versare in situazione d'incompatibilità, è che questo comportamento rientrava tra quelli che a norma dell'art. 11 della legge 166 del 1992 hanno rilevanza disciplinare.Leggi di più...
- illecito disciplinare·
- configurabilità·
- perito assicurativo·
- ammissibilità·
- periti assicurativi·
- incompatibilità tra iscrizione a ruolo e lavoro dipendente·
- applicabilità·
- comportamenti biasimevoli·
- decreto emanato in sede di reclamo·
- provvedimento di radiazione dal ruolo·
- ricorso per cassazione·
- artt. 737 ss. cod. proc. civ·
- impugnazione·
- giudizi disciplinari·
- professionisti
- 3. TAR Bari, sez. III, ordinanza collegiale 25/03/2010, n. 89Provvedimento: N. 01454/2009 REG.RIC. N. 00089/2010 REG.ORD.COLL. N. 01454/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2009, proposto da: IG CH, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Di Modugno, Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5; contro ISVAP, rappresentato e difeso dagli avv. Dario A.M. Zamboni, Massimiliano Scalise, con domicilio eletto presso AN CO in Bari, via Argiro 90; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. 00334/PD/09 del …Leggi di più...
- trasmissione fascicolo·
- competenza funzionale·
- riassunzione processo·
- art. 24 comma 5 l. 262/2005·
- TAR Lazio·
- provvedimenti sanzionatori disciplinari·
- intermediari assicurazione