Articolo 5 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 febbraio 2010
Art. 5. Decorrenza 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), si applicano a partire dalla data fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Le disposizioni di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dall'articolo 3, comma 1, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 7-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dall'articolo 3, comma 2, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2010
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