Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 gennaio 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 gennaio 1980 |
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Catania, sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 617Provvedimento: Pubblicato il 17/02/2025 N. 00617/2025 REG.PROV.COLL. N. 01904/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Sindoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Assessorato regionale beni …Leggi di più...
- vincoli di immodificabilità·
- incompetenza funzionale·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 10 bis l. 241/1990·
- preavviso di diniego·
- vincoli paesaggistici·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- art. 32 d.l. n. 269/2003·
- difetto di istruttoria·
- condono edilizio
Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la concessione a favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 2.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica". - Articolo 2Art. 2.
All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.