Articolo 3 del Decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359
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9 dicembre 1944
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1 gennaio 2018
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1 gennaio 2023
Art. 3.

L'Accademia e' esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura salvo espressa deroga legislativa.

Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 328) che "Le disposizioni dell' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 , continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attivita' istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 639) che "Le disposizioni dell' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 [...] si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei e' esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalita' istituzionali della stessa".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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