Art. 19.
Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall' art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235 , le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori.
((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 24 febbraio 1940, n. 56 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "E' conceduta amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , contenente disposizioni riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili a' termini dell'articolo 19 del detto decreto-legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 23 febbraio 1940-XVIII. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs.Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' concessa amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili al termini dell'art. 19 del detto decreto-legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi tino tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all' articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e successive modificazioni, e' sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione".
Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall' art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235 , le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori.
((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 24 febbraio 1940, n. 56 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "E' conceduta amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , contenente disposizioni riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili a' termini dell'articolo 19 del detto decreto-legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 23 febbraio 1940-XVIII. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs.Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' concessa amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili al termini dell'art. 19 del detto decreto-legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi tino tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all' articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e successive modificazioni, e' sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione".