Articolo 1 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246
Articolo 2
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1 gennaio 1938
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1 gennaio 2016
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1 gennaio 2018
Art. 1.

Chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.

La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente. ((La detenzione di un apparecchio si presume altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 e' ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e' presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata)) .

((Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018
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