Art. 2.
Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato e' stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81. (12) (13) ((14))
Il pagamento del canone puo' essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso e' dovuto nell'accennata misura di L. 81. ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso e' dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto e' disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati, dal primo comma del successivo art. 4.
L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente e' obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell'uso dello apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.
L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.
L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale e' stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avra' inizio dal primo dell'anno successivo.
L'abbonamento e' valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6.
------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 152) che "Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e' pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100". ------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 40) che "Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e' pari complessivamente all'importo di euro 90". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 40) che "Per gli anni 2017 e 2018, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e' pari complessivamente all'importo di euro 90 per ciascuno dei due anni".
Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato e' stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81. (12) (13) ((14))
Il pagamento del canone puo' essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso e' dovuto nell'accennata misura di L. 81. ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso e' dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto e' disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati, dal primo comma del successivo art. 4.
L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente e' obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell'uso dello apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.
L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.
L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale e' stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avra' inizio dal primo dell'anno successivo.
L'abbonamento e' valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6.
------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 152) che "Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e' pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100". ------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 40) che "Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e' pari complessivamente all'importo di euro 90". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 40) che "Per gli anni 2017 e 2018, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e' pari complessivamente all'importo di euro 90 per ciascuno dei due anni".