Articolo 18 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246
Articolo 17Articolo 19
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1 gennaio 1938
Art. 18.

Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R. decreto-legge, 9 settembre 1937-XV, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle forze armate, nonche' gli enti che giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.

Sono altresi' esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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