Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, n. 182
Articolo 1
Versione
7 giugno 1989
Art. 2. 1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all' art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81 per cento per il costo di produzione di cui alla lettera a) del citato art. 22, secondo comma;
b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui alla lettera b) del medesimo comma;
c) 12 per cento per il costo dell'area di cui alla lettera c) del medesimo comma.
Entrata in vigore il 7 giugno 1989
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