Art. 2. 1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all' art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81 per cento per il costo di produzione di cui alla lettera a) del citato art. 22, secondo comma;
b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui alla lettera b) del medesimo comma;
c) 12 per cento per il costo dell'area di cui alla lettera c) del medesimo comma.
a) 81 per cento per il costo di produzione di cui alla lettera a) del citato art. 22, secondo comma;
b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui alla lettera b) del medesimo comma;
c) 12 per cento per il costo dell'area di cui alla lettera c) del medesimo comma.