Articolo 12 - Convenzione della Legge 20 febbraio 2002, n. 30
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15 marzo 2002
Articolo 12
Assistenza reciproca

Se una Parte necessita di assistenza in caso di un incidente industriale, essa puo' chiedere assistenza alle altre parti, indicando la pOrtata ed il tipo di assistenza richiesta. Una Parte alla quale e' stata indirizzata una richiesta di assistenza, decidera' con prontezza ed informera' la Parte richiedente se 4 in grado di fornire l'assistenza richiesta ed indichera' la portata ed i termini dell'assistenza che potrebbe fornire.
Le Parti interessate coopereranno in vista di agevolare una rapida fornitura dell'assistenza stabilita di comune accordo al paragrafo i del presente Articolo, compresi, se del caso i provvedimenti volti a minimizzare le conseguenze e gli effetti dell'incidente industriale ed a fornire un'assistenza generale.
Qualora le Parti non abbiano accordi bilaterali o multilaterali che regolamentano le loro intese per la prestazione di un'assistenza reciproca, l'assistenza sara' fornita in conformita' con l'Annesso X al presente documento, a meno che le Parti non decidano diversamente.
Entrata in vigore il 15 marzo 2002
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