Articolo 5 - Convenzione della Legge 20 febbraio 2002, n. 30
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15 marzo 2002
Articolo 5
Estensione della portata della Convenzione

Le Parti interessate , su iniziativa di una di loro, dovranno intavolare un dibattito su come trattare un'attivita' non prevista dall'Annesso I come attivita' a rischio. Dietro reciproco accordo, esse possono avvalersi un un meccanismo consultivo, di loro scelta, o di una. commissione d'inchiesta in conformita' con l'Annesso XI,' che fornisca loro consulenza. Qualora le Parti interessate decidano in tal modo, la presente Convenzione od ogni sua parte, si applichera' all'attivita' in questione come se fosse un'attivita' a rischio.
Entrata in vigore il 15 marzo 2002
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