Articolo 10 - Convenzione della Legge 20 febbraio 2002, n. 30
Articolo 9Articolo 11
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15 marzo 2002
Articolo 10
Sistemi di notifica degli incidenti industriali

Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati.
In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o e' suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurera' che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includera' gli elementi contenuti nell'Annesso IX al presente documento.
Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformita' con l'Articolo 8 siano attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.
Entrata in vigore il 15 marzo 2002