Articolo 15 - Convenzione della Legge 20 febbraio 2002, n. 30
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15 marzo 2002
Articolo 15
Scambio di informazioni

Le Parti, a livello multilaterale o bilaterale, si scambieranno informazioni ottenibili, compresi gli elementi contenuti all'Annesso XI al presente documento.
Entrata in vigore il 15 marzo 2002
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