Articolo 29 - Convenzione della Legge 20 febbraio 2002, n. 30
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15 marzo 2002
Articolo 29
Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie di cui all'Articolo 27.
La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all'articolo 27.
Ogni Organizzazione di cui all'articolo 27 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno degli Stati membri di detta Convenzione ne sia Parte, e' vincolata da tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Quando uno o piu' Stati membri di tale Organizzazione sono parti alla presente Convenzione, tale Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono di' comune accordo le loro rispettive responsabilita' nella esecuzione degli obblighi contratti, in virtu' della presente Convenzione. In tal caso,l'Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente i diritti che derivano dalla presente Convenzione.
Nei loro strumenti di ratifica,dI' accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 27 indicano la portata della loro competenza nei confronti delle materie che sono oggetto della presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni modifica importante della portata della loro competenza.
Entrata in vigore il 15 marzo 2002