Articolo 19 - Convenzione della Legge 20 febbraio 2002, n. 30
Articolo 18Articolo 20
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15 marzo 2002
Articolo 19
Diritto di voto

Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.
Le Organizzazioni d'integrazione economica regionale definite all'Articolo 27 , nei settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.
Entrata in vigore il 15 marzo 2002