Articolo 31 - Convenzione della Legge 20 febbraio 2002, n. 30
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15 marzo 2002
Articolo 31
Denuncia

In ogni tempo successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di' una Parte, detta Parte puo' denunciare la Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositano. Questa denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositano.
Tale denuncia non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 4 ad un'attivita' che e' stata oggetto di una notifica in attuazione dell'Articolo 4, paragrafo 1, o di una domanda di dibattito in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.
Entrata in vigore il 15 marzo 2002