Articolo 15 - Accordo della Legge 22 giugno 2016, n. 110
Articolo 14Articolo 16
Versione
24 giugno 2016
Art. 15.
Assistenza tecnica

(1) La Banca puo' fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni.
(2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.
Entrata in vigore il 24 giugno 2016
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