Articolo 48 - Accordo della Legge 22 giugno 2016, n. 110
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24 giugno 2016
Art. 48.
Esenzione del patrimonio da ogni limitazione

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, il patrimonio della Banca e' esente da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie d'ogni specie, nella misura necessaria per raggiungere lo scopo ed esercitare le funzioni della Banca efficacemente.
Entrata in vigore il 24 giugno 2016