Articolo 16 - Accordo della Legge 22 giugno 2016, n. 110
Articolo 15Articolo 17
Versione
24 giugno 2016
Art. 16.
Poteri generali

Oltre ai poteri specificati altrove nel presente Accordo, la Banca:
1. puo' raccogliere fondi, mediante prestiti o altri mezzi, in Stati membri o altrove, conformemente alle disposizioni applicabili;
2. puo' acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito o in cui ha investito;
3. puo' garantire titoli in cui ha investito allo scopo di facilitarne la vendita;
4. puo' sottoscrivere titoli emessi da qualsiasi ente o impresa per finalita' compatibili con lo scopo della Banca o partecipare alla loro sottoscrizione;
5. puo' investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni;
6. garantisce che sulla facciata di ogni titolo da essa emesso o garantito vi sia la chiara indicazione che non si tratta di un'obbligazione di un Governo, a meno che non si tratti effettivamente dell'obbligazione di un Governo, nel qual caso sara' cosi' specificato;
7. puo' istituire e amministrare fondi a titolo fiduciario per altre parti, a condizione che tali fondi corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca, secondo una struttura di gestione fiduciaria approvata dal Consiglio dei Governatori;
8. puo' istituire, con l'approvazione del Consiglio dei Governatori, decisa mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28, filiali che corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca;
9. puo' esercitare tutti gli altri poteri ed emanare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per sostenere il suo scopo e le sue funzioni, a patto che siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.
Entrata in vigore il 24 giugno 2016
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