Articolo 9 - Accordo della Legge 22 giugno 2016, n. 110
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 giugno 2016
Art. 9.
Impiego delle risorse

Le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per raggiungere lo scopo e svolgere le funzioni definiti, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 e conformemente ai principi di una sana gestione bancaria.
Entrata in vigore il 24 giugno 2016
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