Articolo 18 - Accordo della Legge 22 giugno 2016, n. 110
Articolo 17Articolo 19
Versione
24 giugno 2016
Art. 18.
Destinazione e distribuzione del reddito netto

(1) Almeno una volta all'anno, il Consiglio dei Governatori determina, previa deduzione della parte destinata alla riserva, la quota di reddito netto della Banca destinata agli utili non distribuiti e ad altri scopi e, se del caso, la quota da distribuire ai membri. Ogni decisione sulla destinazione del reddito netto della Banca ad altri scopi e' presa mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
(2) La distribuzione prevista al paragrafo 1 e' effettuata proporzionalmente al numero di azioni possedute da ogni membro; il Consiglio dei Governatori stabilisce le modalita' e la valuta dei pagamenti.
Entrata in vigore il 24 giugno 2016
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