Articolo 17 - Convenzione della Legge 18 dicembre 1972, n. 855
Articolo 16Articolo 18
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23 gennaio 1973
Articolo 17

(1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonche' gli atleti ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.
(2) Nonostante quanto disposto dalla presente Convenzione, se le prestazioni di un professionista dello spettacolo o di un atleta citati nel paragrafo (1) sono forniti in uno Stato contraente da una impresa dell'altro Stato contraente, gli utili realizzati da detta impresa per tali prestazioni sono tassabili nel detto primo Stato contraente se il professionista dello spettacolo o l'atleta che esegue dette prestazioni controlla, direttamente o indirettamente, la predetta impresa.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1973
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