Articolo 10
(1) I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.
(2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della societa' che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
(3) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle "quote minerarie", dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui e' residente la societa' distributrice.
(4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione cui si ricollega, effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi.
In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
(5) Quando una societa' residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Stato contraente, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa' anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato contraente,
(1) I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.
(2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della societa' che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
(3) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle "quote minerarie", dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui e' residente la societa' distributrice.
(4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione cui si ricollega, effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi.
In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
(5) Quando una societa' residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Stato contraente, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa' anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato contraente,