Articolo 19 - Convenzione della Legge 18 dicembre 1972, n. 855
Articolo 18Articolo 20
Versione
23 gennaio 1973
Articolo 19

(1) Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi ai quali essi hanno versato contributi, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente o suddivisione politica od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato contraente. Se il percipiente possiede la nazionalita' di detto Stato contraente, tali remunerazioni sono esenti dall'imposta dell'altro Stato contraente.
(2) Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di lavoro subordinato reso nell'ambito di una attivita' commerciale o industriale esercitata, a fine di lucro, da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
(3) L'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non viene limitata dalle disposizioni dell'articolo 1.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente