Articolo 84 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 83Articolo 85
Versione
27 ottobre 1990
Art. 84.
1. Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente