Articolo 9 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 8Articolo 10
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27 ottobre 1990
Art. 9.
1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1990
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