Articolo 16 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 ottobre 1990
Art. 16.
1. Il traporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, e':
a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorita' comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'unita' sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1990
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