Articolo 14 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 13Articolo 15
Versione
27 ottobre 1990
Art. 14.
1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
3. I comuni costituitisi in consorio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione
fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei
comuni interessati.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1990
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