Articolo 76 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 75Articolo 77
Versione
27 ottobre 1990
Art. 76.
1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a piu' piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate
per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilita' ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprieta'.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresi' la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilita', di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1990
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