Articolo 57 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 56Articolo 58
Versione
27 ottobre 1990
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Versione
18 agosto 2002
Art. 57

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall' art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 , e successive modifiche.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166))
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166))
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondita' di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosita' e di capacita' per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col piu' alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
Entrata in vigore il 18 agosto 2002
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