Articolo 10 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 9Articolo 11
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27 ottobre 1990
Art. 10.
1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita' o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale il sindaco puo' ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1990
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