1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell' art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione e' necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.