Articolo 70 del Regolamento di polizia mortuaria
Articolo 69Articolo 71
Versione
27 ottobre 1990
Art. 70.
1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verra' applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1990
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